Sindacato Supus: Ultimi Articoli

  • MILITARI- COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO –OTTIENI IL TUO RISARCIMENTO

    Avv. Patrizia Pino- Per ottenere l’accoglimento della domanda di risarcimento danni contro l’amministrazione, quando un militare subisce un torto, poniamo il caso un errore-medico, facilmente richiede il risarcimento del danno cagionato da tale errore ma, nell’ambito militare, tutto, almeno in apparenza sembra complicarsi. Per conseguire una sentenza di accoglimento occorrerà per il militare provare il danno e, quindi il nesso causale tra i fatti lesivi attribuiti alla colpevole condotta/inerzia amministrativa e l’evento dannoso.

    IL FATTO

    Il fatto dal quale si prende spunto è, in estrema sintesi, questo.

    Il ricorrente chiede al Tar l’accertamento e declatoria  della responsabilità del Ministero  della difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri  ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218,2103 e2087 c.c. e la loro conseguente condanna al risarcimento a suo favore dei danni tutti, patrimoniali  e non, subiti A CAUSA E IN DIRETTA CONSEGUENZA DELL’ERRORE DIAGNOSTICO DI CUI E’ STATO VITTIMA, CHE HA PORTATO, A DICHIARARLO TEMPORANEAMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO E A COLLOCARLO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA’ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO, NONCHE’  DAL PROVVEDIMENTO CON CUI E’ STATO ILLEGITTIMAMENTE DICHIARATO CESSATO DAL SERVIZIO PERMANENTE PER INFERMITA CON CONTESTUALE COLLOCAMENTO IN CONGEDO NELLA CATEGORIA  DELLA RISERVA PER SUPERAMENTO DEL CD. PERIODO DI COMPORTO.

    In sostanza il militare veniva collocato in congedo per una patologia ritenuta successivamente inesistente a causa di un errore diagnostico, gli era stata diagnosticata una patologia epilettica parziale, poi risultata inesistente, come comprovato dalla copiosa documentazione medica prodotta.

    Il tar rileva che non v’è, peraltro, motivo di dubitare del patema d’animo  e della sofferenza psichica che tali circostanze hanno cagionato al ricorrente, nonché dei riflessi esistenziali negativi  dalle stesse prodotti,  atteso che per fatti ascrivibili all’Amministrazione E’ STATO ESPULSO  ANCORA IN GIOVANE ETA’  DAL MONDO DEL LAVORO E INGIUSTAMENTE OSTACOLATO IL LIBERO ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA STESSA DA PARTE DEL MEDESIMO, CON TUTTO CIO’ CHE NE DERIVA ANCHE AI FINI DELLO SVILUPPO DELLA SUA PERSONA.

    COME DIMOSTRARE IL DANNO

    Per dimostrare la richiesta di risarcimento danni in ambito militare, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali ecco una guida sintetica generale su come procedere:

    Sul danno alla salute, bisogna dimostrare che la patologia di cui soffre è effettivamente riconducibile al colpevole operato dall’amministrazione.

    • Raccolta di prove, è fondamentale raccogliere tutte le prove che attestano il danno subito; documentazione medica che attesti le lesioni o le malattie contratte.
    • Rapporti ufficiali che descrivano l’incidente o la situazione che ha causato il danno
    • Valutazione del danno- è importante quantificare il danno subito, sia esso fisico, psicologico o patrimoniale. Potrebbe essere utile consultare un esperto (medico legale o un perito) che possa fornire una valutazione professionale del danno.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare lo studio legale mail avvpatriziapino196@gmail.com

  • INDEBITO PENSIONISTICO: SENTENZA FAVOREVOLE CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO; IRRIPETIBII LE SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE DALL’INPS, DECORSO DEL TEMPO E SECONDO L’ORDINARIA DILIGENZA.

    La Corte dei Conti di Roma, con la recente sentenza condividendo la tesi difensiva sostenuta, ha accolto il ricorso avanzato dal ricorrente nei confronti dell’Inps, volta ad ottenere declaratoria di irripetibilità dell’indebito pagamento pensionistico di € 51.067,00, accertato dall’Amministrazione previdenziale nei suoi confronti relativamente al periodo di erogazione del trattamento di quiescenza che va dal 1999 al 2016 . L’indebito è emerso in sede di conguaglio tra l’erogato trattamento provvisorio ed il liquidato trattamento definitivo ed è stato comunicato all’interessato con nota dell’INPS del 2016 .

    Nel merito la Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Lazio dichiara;

    “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto–dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria”. “Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie. Pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”. Applicando tali indicazioni ermeneutiche alla fattispecie in esame, si constata che la domanda del ricorrente deve essere accolta.

    Infatti, in primo luogo, non risulta il ricorrente abbia deliberatamente o colpevolmente contribuito a determinare l’errore di liquidazione della pensione provvisoria che ha dato luogo all’indebito pagamento per cui è causa, né alcuna prospettazione in tal senso risulta dagli atti di causa. Deve inoltre ritenersi che il ricorrente abbia percepito l’indebito in buona fede, in quanto l’errore liquidativo di che trattasi, non era certamente riconoscibile sulla base della sola misura degli importi rateali mensilmente percepiti.

    In definitiva, deve pertanto essere dichiarata, in applicazione dei principi enucleati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 2/QM del 2 luglio 2012, l’irripetibilità delle indebite somme pensionistiche poste a recupero dall’Amministrazione previdenziale nei confronti del ricorrente.

    In sintesi, il tempo è funzione dell’affidamento, inteso quale situazione giuridica protetta dal protrarsi di esso oltre ogni ragionevole limite d’incertezza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1224/2002 e Adunanza Plenaria, dec. n.20 del 12/12/1992). Va altresì subordinatamente rilevato che è comunque manifestamente prescritto il diritto dell’Amministrazione di ripetere i ratei d’indebito erogati al ricorrente in data precedente i dieci anni a ritroso dalla comunicazione della nota/provvedimento di recupero dell’INPS del 2016, non risultando intervenuti atti interruttivi della prescrizione precedenti detto provvedimento (Corte conti Sez. III app. n.265/17).

    La domanda del ricorrente va quindi accolta nei suddetti termini.

    Per ricevere ulteriori informazioni sulla questione potranno inviare una mail  studiolegalesupus@libero.it

  • PENSIONI MILITARI E RITARDI DEL TFS

    Le pensioni militari hanno una normativa diversa rispetto alle pensioni dei lavoratori civili, ma a seconda dell’anzianità contributiva maturata, l’assegno si calcola allo stesso modo; con il sistema retributivo, misto o contributivo puro. Dal 1° gennaio 2013, i Militari vanno in pensione quando raggiungono l’età massima per la permanenza in servizio, l’età ordinaria è prevista a 60 anni, con almeno 20 anni di contributi versati, ma può arrivare anche ai 65 anni di età, per chi ricopre gradi piu’ elevati, come i generali o i dirigenti di polizia.

    Pertanto, è prevista la pensione di vecchiaia, al compimento dei 62 anni di età, per i Generali di divisione delle Forze Armate;  64 anni è prevista per le seguenti figure: Forze armate – generale di corpo d’armata; Polizia di stato e Penitenziaria- dirigente superiore; Guardia di Finanza– generale di brigata; 66 anni di età  è prevista la pensione per le seguenti figure; Polizia di stato e Penitenziaria – dirigente generale; Guardia di finanza- generale di divisione e generale di corpo d’armata;Vigili del fuoco- direttore, primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.

    E’ prevista come stabilisce l’articolo 1, comma 25, della legge numero 335,  una pensione anticipata per tutto il personale militare in sostanza la norma stabilisce quanto segue;

    …. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

     a) al raggiungimento di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

     b) al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

    c) al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell’allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell’orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno. In buona sostanza prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

    Si parla di cambiamenti per le pensioni del comparto di sicurezza, Polizia di Stato esercito e vigili del fuoco. Le pensioni ordinarie e anticipate per i militari e per la polizia di stato, potrebbero subire importanti modifiche. Tutto il comparto di sicurezza gode di un trattamento speciale rispetto al resto dei lavoratori, tuttavia con le nuove riforme in discussione, il sistema pensionistico potrebbe presto cambiare, le questioni in discussione sono l’adeguamento dell’età pensionabile sia per la pensione di vecchiaia che anticipata, potrebbero aumentare dal 2026. Altro aspetto critico e non di minore importanza i tempi di erogazione del TFS, con ritardi nell’erogazione, infatti la buonuscita viene erogata dall’INPS dopo 12-24 mesi dalla cessazione del servizio, creando disagi per pensionati che devono attendere. Dopo l’intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato anticostituzionale il TFS dilazionato, sollecitando il Parlamento a porre fine a questa ingiustizia.

    In considerazione dei trattamenti speciali previsti per i lavoratori usuranti e per lavoratori precoci, si deve considerare la particolarità del servizio dei militari, polizia di stato, vigili del fuoco, polizia penitenzia, infatti, NON POSSONO essere equiparati al pubblico e privato impiego in ragione del diverso e imparagonabile tipo di lavoro che svolgono.

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