Pensioni militari SUPU: recente sentenza Corte dei Conti sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia 2020 vittime del dovere

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L’ordinamento  riconosce alcune particolari indennità economiche in favore del personale civile e militare dello stato che abbia riportato lesioni o infermità a causa dell’espletamento del proprio servizio.

A tutti i militari e delle forze dell’ordine e , più in generale , dei dipendenti pubblici che siano rimasti permanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi collegati allo svolgimento di specifiche attività rientrano nella categoria delle Vittime del Dovere ove si riconoscono una serie di vantaggi economici  aggiuntivi rispetto alla generica causa di servizio(es. equo indenizzo, pensione privilegiata, assegni accessori, eccetera). Benefici introdotti negli anni 80 per poi definirsi in particolare con la legge 266/2005 con le c.d. vittime del terrorismo.

Una recente sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la regione della Lombardia riconosce l’estensione dei benefici previsti  dalla speciale previsione dell’art. 1897 N.O.M al tragico evento occorso al XXX,  si deve riconoscere , sulla base di una prudente ed equilibrata analisi del quadro normativo che la fattispecie controversa può ragionevolmente essere ricompresa  tra quelle previste dalla disposizione invocata.

L’art. 1897 del D.L.gs. n. 66/2010 (nuovo ordinamento Militare),contempla un ipotesi di “Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ” prevede espressamente che :

1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all’epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all’epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell’indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell’articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

3. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se più favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione così determinata, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo.

4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore.

5. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico”.

La speciale disposizione è limitata ai casi in cui i militari contemplati dalla norma siano deceduti, vittime del dovere“…in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso…”.

La figura giuridica delle “Vittime del dovere”, rilevante per le speciali finalità premiali “una tantum” previste dall’ordinamento, risulta più ampia rispetto a quella disciplinata dall’art.1897 N.O.M.. Essa è contemplata dall’art.1, comma 563, della Legge n. 266/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), il quale prevede che

1.563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

In disparte i dubbi che obiettivamente insorgono nel valutare la ragionevolezza della diversità di trattamento previdenziale tra le ipotesi che legittimano il riconoscimento dello status di “Vittima del dovere” (il beneficio previsto dall’art.1897 N.O.M. è infatti limitato soltanto alle ipotesi fissate nelle lettere b), c) e d) dell’art.1, comma 563 della Legge Finanziaria 2006 e non risultano ragioni tangibili che debbano escludere una pari rilevanza della restante casistica), deve osservarsi quanto segue.

1) L’incasellamento normativo delle diverse fattispecie di decesso dei militari non può essere ritenuto esclusivo. In altre parole i singoli casi concreti ben possono essere inquadrati in più di una delle categorie normative (ad esempio una determinata attività inquadrabile tra le “…operazioni di soccorso…” può anche rientrare nell’ambito dei “…servizi di ordine pubblico…”, così come un’attività espletata “…nel contrasto ad ogni tipo di criminalità…” può anche essere inquadrata tra le “…attività di tutela della pubblica incolumità…” e, ricorrendone le connotazioni fattuali, financo a quelle di “…vigilanza ad infrastrutture civili e militari…”.

2) L’attività svolta dal M.llo XX , così come inequivocabilmente risultante dalle allegazioni processuali, è stata quella di verificare, durante una eccezionale situazione metereologica in atto (segnatamente un violento nubifragio), lo stato di una infrastruttura civile (segnatamente il ponte sul torrente Omissis lungo la strada statale n.48 delle Dolomiti). Tale attività risulta inquadrabile sia tra quelle a tutela della pubblica incolumità, sia tra quelle di vigilanza di infrastrutture civili, atteso che la verifica delle condizioni dell’infrastruttura, che era crollata, imponeva automaticamente che su di essa si vigilasse, proprio allo scopo di tutelare la pubblica incolumità. Sul punto non può essere accolta l’eccezione del Ministero della Difesa seconda la quale l’attività di vigilanza di infrastrutture rileva soltanto nell’ambito di una previa programmazione operativa, atteso che di tale circoscrizione non vi è traccia nel disposto normativo.

3) Il riconoscimento dello status di “Vittima del dovere” in ragione dell’attività svolta a tutela della pubblica incolumità, così come formalizzato in data 7.11.2011 (D.M. n.559/2011) non preclude l’inquadramento della medesima attività tra quelle di vigilanza di infrastrutture civili ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità prevista dall’art.1897 N.O.M.

In considerazione di quanto esposto la domanda della Sig.ra XX  viene accolta

 

 

 

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