Ricorso cautelare accolto e disposta verifica per una idoneità alle visite mediche

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Concorso arma dei carabinieri

I concorsi per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze Armate, forze di Polizia e Carabinieri prevedono serie  prove aggiuntive rispetto alla maggior parte dei concorsi pubblici. E precisamente le prove fisiche e le prove psico-attitudinali e le visite mediche. Di seguito riportiamo i requisiti necessari per accedere, e la procedura per contestare un giudizio di non idoneità alla visita medica in riferimento a RICORSI VINTI.

Il fatto

Con atto pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n.57 del 20 Luglio 2021, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri bandiva concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Il concorrente ha partecipato al concorso, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso, inoltrava regolare domanda di partecipazione al concorso. Precisamente, il concorrente dichiarava di voler partecipare alla procedura selettiva di 881 posti riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare.Si sottoponeva presso il Centro di Selezione e Reclutamento dell’arma dei Carabinieri sito in Roma al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici, alle prove di efficienza fisica seguivano gli accertamenti legati alla sana e robusta costituzione ed alle analisi cliniche di rito.

All’esito degli accertamenti sanitari eseguiti, il concorrente veniva giudicato dalla Commissione per gli accertamenti sanitari non idoneo.

Per tale ragione veniva proposto RICORSO al competente TAR LAZIO – con sede di Roma, con il quale si decideva di contestare il provvedimento di non idoneità al concorso per l’ammissione al il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Il Tar Lazio sede di Roma accoglieva l’istanza cautelare unicamente per un riesame della non idoneità così motivando: viste le censure proposte dal ricorrente avverso il giudizio di inidoneità de quo; ravvisata l’opportunità, ai fini della decisone, di disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, della inidoneità al reclutamento, pertanto disponeva con ordinanza una verificazione. Tale accoglimento non rappresenta di certo una vittoria ma di certo permetterà al ricorrente una valutazione in contraddittorio con una nuova commissione medica al fine di stabilire se la patologia in precedenza sofferta, ma attualmente risolta o inesistente determini effettivamente la causa di non idoneità al servizio militare.

Per ulteriori informazioni:

Per assistenza o per fissare una consulenza per valutare la legittimità di un provvedimento di non idoneità ad un concorso pubblico per accesso alle carriere iniziali delle Forze armate e di polizia , invia provvedimento di esclusione per un attenta valutazione del caso alla seguente mail: studiolegalesupus@libero.it.

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