“È INCOSTITUZIONALE LA NORMA DI LEGGE CHE ASSOGGETTA AD OBBLIGO VACCINALE I MILITARI DA IMPIEGARE IN PARTICOLARI CONDIZIONI OPERATIVE SENZA INDICARE LE PATOLOGIE CHE SI INTENDONO CONTRASTARE” SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.25 DEL 12 GENNAIO 2023.
Vaccini e Uranio Impoverito, un mix letale
Tutti i militari italiani inviati all’estero per conflitti di guerra sono stati vaccinati nella maggior parte dei casi, poco prima della partenza. “I VACCINI “ di cui non era dato sapere quali patologie si intendeva contrastare, sono stati somministrati in dosi multiple e senza tener conto delle condizioni di salute del soldato con accertamenti idonei.
La sentenza della Corte Costituzionale
Sulla questione è intervenuta lo scorso 12 gennaio con sentenza la Corte Costituzionale secondo cui “è incostituzionale la norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale ”La Consulta, riferisce nel comunicato del 20 febbraio 2023, ha emesso la sentenza su una questione sollevata dal Tribunale militare di Napoli. La Corte, infatti, si è pronunciata “sulla responsabilità penale di R.M. tenente colonnello dell’Aeronautica Militare… imputato del reato di disobbedienza continuata aggravata”.R.M. “si sarebbe tuttavia sottratto, in più occasioni, all’ordine emesso dal superiore in grado di presentarsi presso la predetta infermeria”, in virtù dell’articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il quale “stabilisce che nessuno può essere obbligato a un “determinato” trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
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Però, continua la nota, “non contenendo, quanto meno, l’elenco delle profilassi vaccinali che possono essere imposte al militare in base alle variabili condizioni di impiego, la disposizione del codice dell’ordinamento militare e non adempie alla necessità che sia “determinato” il trattamento sanitario, come esige l’articolo 32, secondo comma, della Costituzione”.“Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso – si legge nella sentenza – che, all’esito della presente pronuncia, il comma 1 dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare”.
Questa sentenza, quindi apre la querelle, secondo cui, ai militari impiegati in particolari condizioni operative, in Italia e all’estero, quest’obbligo non poteva essere imposto.
Precisato questo principio, occorre assicurare ai militari determinate tutele come il riconoscimento della CAUSA DI SERVIZIO e dello status di equiparato a VITTIME DEL DOVERE.