RIA, Corte Costituzionale sentenza n° 4/2024, relativa alla questione della maggiorazione della RIA

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La sentenza della Corte Costituzionale n° 4/2024

La sentenza della Corte Costituzionale n° 4/2024 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA ai sensi dell’articolo 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/90. In particolare la Consulta ha stabilito che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione Ria (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10,20, anni di anzianità di servizio) non è limitato al termine 31 dicembre 1990 (come da L. 388/2000 ha voluto interpretare) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1191-1993, come previsto dal D.L. N. 384 del 384 del 19.

È importante precisare che il citato articolo 7, in materia di pubblico impiego, dispone che al personale disciplinato dalla legge 121/1981 (Polizia di Stato) si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

Pertanto, appartenenti della polizia di stato e anche a coloro attualmente in quiescenza che tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 hanno maturato 5, 10 o 20 anni di servizio attraverso il ricalcolo dell’anzianità maturata hanno diritto alla DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE RIA CON ULTERIORI CONSEGUENTI EFFETTI SULLA PENSIONE E SUL TFS.

Per tutte le considerazioni, si rende noto che sono state già richieste alle amministrazioni competenti di adottare idonee procedure contabili, al fine di ricostruire le loro posizioni e corrispondere quanto dovuto in virtù  della abrogazione dell’art. 51 comma 3 della legge bilancio n. 388/2000, espunto dall’ordinamento e quindi inapplicabile a tutti i rapporto non solo  quelli già pendenti.

Effetti della sentenza ed eventuali azioni da intraprendere

È necessario attendere gli ulteriori sviluppi, gli effetti e le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale che vanno letti alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, in particolare con la n. 36197/2023 Sez. unite, in merito alla decorrenza della prescrizione per il lavoratore che non ha mai proposto il ricorso e lo stesso era sospeso in attesa della sentenza della Consulta o non abbia interrotto i termini prescrizionali quinquennali i crediti eventualmente maturati nell’anno 1993 sarebbero prescritti nel 1998.

Pertanto ritengo già ad oggi ed allo stato fondato il diritto se:

  • Il giudizio sul ricorso proposto dall’interessato sia sospeso in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma;
  • l’interessato abbia sistematicamente interrotta la prescrizione, avendo proposto la relativa istanza di interruzione dei termini quinquennali prima della relativa scadenza, e reiterandola periodicamente ad ogni quinquennio.

Altresì, ritengo importante ai fini interruttivi della prescrizione inviare  una richiesta/diffida alla propria amministrazione, ma è chiaro che in caso di diniego da parte dell’amministrazione, il passo successivo dovrebbe essere il ricorso in giudizio.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi e-mail:

studiolegalesupus@libero.it

avvpatriziapino196@gmail.com

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