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Assistenza Legale: Avvocato Militare
Studio Legale Avv. Patrizia Pino
V.le Mazzini, 120 – 00195 Roma
Mail: avvpatriziapino196@gmail.com
Tel: +39 346 5129 456

L’Avvocato Patrizia Pino è titolare dell’omonimo Studio Legale, la cui sede principale è situata a Roma in zona piazza Mazzini, nelle immediate vicinanze della Corte dei Conti. Il suo percorso professionale ha avuto inizio subito dopo il conseguimento della laurea presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2006, periodo durante il quale ha maturato significative esperienze presso alcuni dei più prestigiosi studi legali romani. Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ha avviato la propria attività professionale autonoma, perseguendo una strategia di crescita basata sulla collaborazione con altri colleghi e professionisti di diversi settori.
Lo Studio si caratterizza per un approccio moderno alla professione legale, avvalendosi di strumenti informatici avanzati che consentono di prestare assistenza su tutto il territorio nazionale, superando efficacemente le barriere geografiche e garantendo un elevato livello di soddisfazione alla clientela.
La formazione dell’Avvocato Pino si è sviluppata principalmente nell’ambito del diritto amministrativo e civile, con una particolare specializzazione, negli ultimi anni, nel diritto amministrativo militare. Quest’ultima è una materia particolarmente complessa che richiede un costante aggiornamento e approfondimento, competenze che si sono consolidate attraverso l’esperienza professionale maturata nel corso degli anni.
Lo Studio offre un servizio di consulenza preventiva, ponendosi come punto di riferimento per i clienti ancor prima dell’insorgere di eventuali controversie, in un’ottica di assistenza continuativa nelle fasi più delicate della vita professionale e personale.

Le aree di competenza specifica dello Studio comprendono:

Vittime del dovere e Vittime del Terrorismo
– Pensioni privilegiate
– Procedure relative alle mancate promozioni al grado superiore
– Applicazione dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973
– Cause di servizio
– Gestione dell’inclusione dei 6 scatti nella buonuscita (TFS)
– Questioni relative ai trasferimenti d’autorità
– Assistenza in concorsi interni e aperti ai civili

Lo Studio si distingue per preparazione, efficacia e determinazione, caratteristiche che ne costituiscono i principi fondamentali.

PROPOSTA DI CONVENZIONE ATTIVITÀ LEGALE

Lo Studio Legale Avv. Patrizia Pino offre una convenzione speciale dedicata agli iscritti al Sindacato SUPUS e ai loro familiari, che prevede servizi di consulenza e assistenza sia giudiziale che stragiudiziale. L’attività professionale, che si estende su tutto il territorio nazionale, è particolarmente focalizzata sul diritto civile e amministrativo, con specifica competenza nelle questioni relative alle Forze Armate e alle Pubbliche Amministrazioni.
Le aree di intervento includono:
– Procedimenti penali militari
– Ricorsi collettivi
– Cause relative al riconoscimento della dipendenza di infermità e lesioni da causa di servizio
– Equo indennizzo
– Cause pensionistiche
– Pensioni privilegiate e risarcimento del danno
– Gestione dell’indebito pensionistico
– Assistenza alle vittime del dovere
– Trattamento privilegiato per dipendenti vittime di atti di terrorismo, stragi o esposizione all’uranio impoverito
– Diritto militare e diritto militare penale
– Contenzioso in materia di diritto del lavoro e diritto di famiglia
La convenzione prevede condizioni particolarmente vantaggiose:
– Prima consulenza gratuita, disponibile sia presso lo studio che in modalità telematica
Applicazione delle tariffe minime di legge con un ulteriore sconto del 30%

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Riportiamo alcune questioni trattate dallo Studio Legale;

RICORSO CAUTELARE ACCOLTO E DISPOSTA UNA VERIFICAZIONE PER UNA IDONEITA’ ALLE VISITE MEDICHE -CONCORSO ARMA DEI CARABINIERI.

I concorsi per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze Armate, forze di polizia e carabinieri prevedono serie prove aggiuntive rispetto alla maggior parte dei concorsi pubblici. E precisamente le prove fisiche e le prove psicoattitudinali e le visite mediche.

Di seguito riportiamo i requisiti necessari per accedere, e la procedura per contestare un giudizio di non idoneità alla visita medica in riferimento a RICORSI VINTI .

Il FATTO

Con atto pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n.57 del 20 Luglio 2021, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri bandiva concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma
quadriennale.

Il concorrente ha partecipato al concorso , in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso, inoltrava regolare domanda di partecipazione al concorso.

Precisamente, il concorrente dichiarava di voler partecipare alla procedura selettiva di 881 posti riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare.

Si sottoponeva presso il Centro di Selezione e Reclutamento dell’arma dei Carabinieri sito in Roma al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici, alle prove di efficienza fisica seguivano gli accertamenti legati alla sana e robusta costituzione ed alle analisi cliniche di rito.

All’esito degli accertamenti sanitari eseguiti, il concorrente veniva giudicato dalla Commissione per gli accertamenti sanitari non idoneo.

Per tale ragione veniva proposto RICORSO al competente TAR LAZIO – con sede di Roma, con il quale si decideva di contestare il provvedimento di non idoneità al concorso per l’ammissione al il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Il Tar Lazio sede di Roma accoglieva l’istanza cautelare unicamente per un riesame della non idoneità cosi’ motivando: Viste le censure proposte dal ricorrente avverso il giudizio di inidoneità de quo; Ravvisata l’opportunità, ai fini della decisone, di disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, della inidoneità al reclutamento, pertanto disponeva con ordinanza una verificazione.

Tale accoglimento non rappresenta di certo una vittoria ma di certo permettera’ al ricorrente una valutazione in contraddittorio con una nuova commissione medica al fine di stabilire se la patologia in precedenza sofferta, ma attualmente risolta o inesistente determini effettivamente la causa di non idoneità al servizio militare.

RICORSO INCLUSIONE SEI SCATTI NEL TFS

Per tutto il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri , Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa utili ai fini del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto.
Un’importante sentenza del Consiglio di Stato n.1231 del 2019 ha chiarito che si tratta di un errore e pertanto nei prospetti di liquidazione della TFS del personale dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza I 6 SCATTI VANNO CALCOLATI.
Puo’ aderire tutto il personale di tutte le forze armate e dell’ordine che hanno prestato servizio pubblico e sono andati in pensione a domanda ( Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato , Polizia Penitenziaria , Guardia di Finanza)

Requisiti:

  • Aver compiuto almeno 55 anni età alla data di pensionamento;
  • Aver maturato almeno 35 anni di servizio utile contributivo alla data di pensionamento.

Al fine di domandare il ricalcolo del TFS grazie alla corretta inclusione dei 6 scatti stipendiali( il ricalcolo comporta un aumento del TFS variabile dai 7.500,00 Euro a 15.000,00 Euro) il ricalcolo sara’ possibile soltanto se non ancora trascorsi 5 anni da quando l’Inps ha corrisposto l’ultima rata di pagamento del TFS. Il SUPUS, per il tramite dei propri legali, intende promuovere la raccolta di un gruppo di adesioni volto alla proposizione del predetto ricorso, entro e non il 31.08.2023.

Potrà partecipare tutto il personale militare che hanno prestato servizio pubblico e sono andati in pensione a domanda (Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato , Polizia Penitenziaria , Guardia di Finanza).

Per ulteriori informazioni puo’ contattare il tel. 3465129456 o inviare mail all’indirizzo mail: studiolegalesupus@libero.it.

– IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA CONDANNA DEL MINISTERO DELLA DIFESA- ARMA DEI CARABINIERI – A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DA UN EX APPUNTATO CC –
Il Consiglio di Stato ha confermato la condanna del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri al pagamento della somma di 180.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti da un ex Appuntato CC che nell’anno 2001, all’età di soli 35 anni, era illegittimamente congedato dal servizio.

Il militare ha proposto nel 2018 ricorso davanti al Tar Friuli Venezia Giulia, lamentando un grave errore diagnostico da parte della Amministrazione, che ha portato quest’ultima prima a dichiararlo temporaneamente non idoneo al servizio e a collocarlo in aspettativa per una infermità ritenuta poi inesistente (e quindi erroneamente diagnostica), e successivamente ad emettere un provvedimento di cessazione dal servizio infermità per superamento del cd. periodo di comporto.

Il Tar di Trieste, con sentenza integralmente confermata dal Consiglio di Stato, ha riconosciuto la responsabilità dell’Arma dei Carabinieri, quale “datore di lavoro”, riconoscendola responsabile sotto un duplice aspetto: da un lato per essere incorsa in un grave errore diagnostico (in conseguenza del quale era diagnosticata al militare una grave patologia risultata poi del tutto inesistente) dall’altro per avere collocato il militare in aspettativa per tale patologia facendogli maturare, per inefficienze interne, un periodo di assenza dal servizio superiore al periodo di comporto, con conseguente provvedimento di cessazione dal servizio.

Il Tar Friuli Venezia Giulia, e poi il Consiglio di Stato, hanno riconosciuto il “patema d’animo e la sofferenza psichica che tali circostanze hanno cagionato al ricorrente, nonché i riflessi esistenziali negativi dalle stesse prodotti, atteso che per fatti ascrivibili all’Amministrazione è stato espulso ancora in giovane età dal mondo del lavoro e ingiustamente ostacolato il libero esercizio dell’attività lavorativa stessa da parte del medesimo, con tutto ciò che ne deriva anche ai fini dello sviluppo della sua persona”.

Per qualsiasi informazioni o una prima consulenza gratuita puoi inviare una mail a:

studiolegalesupus@libero.it oppure a avvpatriziapino196@gmail.com

Telefono: 346.5129456 – 366.3406356

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