Una significativa pronuncia della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, ha recentemente ridefinito i confini della tutela giurisdizionale in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio per il personale militare ancora in servizio attivo. La decisione si inserisce in un importante percorso evolutivo della giurisprudenza contabile, che mira a garantire una protezione più ampia ed effettiva dei diritti dei militari. Il CASO – riguarda un carabiniere in servizio che, a seguito del diniego dell’amministrazione sul riconoscimento della causa di servizio, aveva proposto ricorso alla Corte dei Conti. Il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo necessaria la previa presentazione di una domanda di pensione privilegiata. Tuttavia, la Corte dei Conti d’Appello ha ribaltato questa interpretazione restrittiva, fornendo una lettura innovativa dell’art. 153, comma1, lettera b) del Codice di Giustizia Contabile.
Dall’analisi della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, emergono principi fondamentali di rilevante importanza in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio per il personale militare ancora in servizio attivo.
Il principio cardine enunciato dalla Corte riguarda l’interpretazione dell’art. 153, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Contabile, in merito all’ammissibilità del ricorso giurisdizionale.La Corte, richiamando la decisione delle Sezioni Riunite n. 12 del 2023, ha definitivamente chiarito che l’inammissibilità del ricorso non è predicata in relazione alla mancanza dell’istanza “di pensione”, ma semplicemente con riferimento alla carenza della domanda amministrativa sulla quale non si sia provveduto in sede amministrativa. Questo principio supera l’orientamento restrittivo che richiedeva necessariamente una previa domanda di pensione privilegiata.La Corte ha inoltre affermato che, pur essendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio un segmento della più complessa fattispecie rilevante ai fini del conseguimento del trattamento di privilegio, gli effetti pregiudicanti che tale accertamento può generare durante il servizio giustificano l’immediata reazione in sede giudiziaria.
Questo principio valorizza la tutela giurisdizionale effettiva del militare, consentendogli di agire immediatamente per l’accertamento del proprio diritto, senza dover attendere la cessazione dal servizio.
Un ulteriore principio significativo riguarda l’interesse ad agire nei giudizi di mero accertamento.La Corte ha precisato che, in tali casi, non è necessario l’attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti. Questa interpretazione amplia significativamente la tutela giurisdizionale, consentendo l’accesso alla giustizia anche in presenza di situazioni di incertezza giuridica qualificata.La sentenza ha anche evidenziato l’importanza del principio del doppio grado di giudizio, disponendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al primo giudice per l’esame nel merito della causa.
Tale decisione sottolinea come le questioni preliminari di rito, quando erroneamente valutate, non possano precludere l’esame sostanziale delle pretese del ricorrente.
In conclusione, la pronuncia si inserisce in un percorso giurisprudenziale evolutivo che, superando interpretazioni formalistiche, mira a garantire una tutela giurisdizionale effettiva e tempestiva dei diritti del personale militare, bilanciando le esigenze di accesso alla giustizia con i principi di buon andamento dell’amministrazione.