Per causa di servizio si intende comunemente il riconoscimento di infermità o lesioni ricollegabili alla propria attività di servizio. La causa di servizio può essere riconosciuta anche come concausa, contribuendo, in forma considerevole, all’aggravamento di altri fattori preesistenti o alla comparsa di malattie e disturbi collegate alla circostanza del lavoro svolto.
Procedure per la richiesta riconoscimento
La domanda causa di servizio e l’equo indennizzo deve essere inoltrata all’ufficio preposto direttamente sul proprio posto di lavoro, entro e non oltre i 6 mesi dalla data in cui si è manifestata la malattia per causa di servizio per la prima volta, in alternativa si può compilare modello c causa di servizio. È una procedura semplificata che consente all’interessato di ottenere in maniera più rapida il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il modello c per causa di servizio viene avviato dall’Amministrazione di appartenenza nel caso di infortunio per causa violenta, a causa del quale si sono rese necessarie le cure presso una struttura sanitaria.
La domanda amministrativa per richiedere l’indennità della causa di servizio deve contenere tutti i referti medici che riconoscono il nesso causale tra il lavoro svolto e la lesione subita. La malattia deve essere compresa tra patologie riconosciute per causa di servizio.
Oltre a queste documentazioni, è necessario indicare il tipo di infermità subita, le condizioni che hanno determinato la presenza dell’infermità, le conseguenze oggettive sullo stato psicofisico e sull’idoneità al servizio. Tale domanda sarà sottoposta all’amministrazione di appartenenza, che la farà esaminare poi dal comitato di verifica per le cause di servizio (noto anche come Commissione Medica Ospedaliera – CMO), come da D.P.R. 461/01.
Il CMO ha, infatti, lo scopo di accertare il nesso causale per le malattie riconosciute per causa di servizio (anche in caso di decesso in conseguenza al lavoro svolto). Come già anticipato, non è necessario che la causa del lavoro sia l’unica condizione, ma che si presenti almeno come concausa rilevante (letteralmente “efficiente e determinante”, ai sensi dell’art. 64, D.P.R. 1092/73. Prima di sottoporre la domanda al CMO, l’Amministrazione di appartenenza ha l’obbligo di verificarne la validità. Non tutte le domande, infatti, hanno esito positivo, poiché è necessario che determinati parametri siano soddisfatti nella loro interezza.
L’operato dell’avvocato Ezio Bonanni, tuttavia, mira a scardinare questo meccanismo. Se la Pubblica Amministrazione o il Ministero della Difesa dichiarano l’inammissibilità di una domanda, stanno in realtà violando il principio di legalità e ledendo, così, anche i diritti delle vittime (e dei familiari delle vittime, in caso di decesso).
Come si può dimostrare un nesso causale
Secondo il Consiglio di Stato 837/2016, “all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia causa di servizio in termini probabilistici-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia e i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato a operare”.
Le tabelle A e B di causa di servizio
Esistono due cause di servizio tabelle che definiscono la percentuale invalidante di infermità.
La tabella causa di servizio di tipo A si riferisce a un livello di invalidità che va dal 100% al 20%. Si suddivide in 8 categorie:
Tabella A causa di servizio
1° categoria (100-80%);
2° categoria (80-75%);
3° categoria (75-70%);
4° categoria (70-60%);
5° categoria (60-50%);
6° categoria (50-40%);
7° categoria (40-30%);
8° categoria (30-20%).
Per causa di servizio tabella B si riferisce a tutte le invalidità più lievi, che si aggirano tra il 20 e il 10%.
Il livello di invalidità per le tabelle causa di servizio è determinato da una commissione medica, che sottoporrà il referto al Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio. In caso di conferma, il risultato va ratificato con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente che ne ha fatto richiesta.
Se il parere è negativo, la persona interessata può impugnare nuovamente il decreto in sede giurisdizionale, il procedimento può essere predisposto dinanzi alla Corte dei Conti alla luce di quanto sancito dalla ordinanza nr. 4325/2014 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, laddove ha stabilito che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di “mero accertamento” della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia.
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