INDEBITO PENSIONISTICO: SENTENZA FAVOREVOLE CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO; IRRIPETIBII LE SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE DALL’INPS, DECORSO DEL TEMPO E SECONDO L’ORDINARIA DILIGENZA.

La Corte dei Conti di Roma, con la recente sentenza condividendo la tesi difensiva sostenuta, ha accolto il ricorso avanzato dal ricorrente nei confronti dell’Inps, volta ad ottenere declaratoria di irripetibilità dell’indebito pagamento pensionistico di € 51.067,00, accertato dall’Amministrazione previdenziale nei suoi confronti relativamente al periodo di erogazione del trattamento di quiescenza che va dal 1999 al 2016 . L’indebito è emerso in sede di conguaglio tra l’erogato trattamento provvisorio ed il liquidato trattamento definitivo ed è stato comunicato all’interessato con nota dell’INPS del 2016 .

Nel merito la Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Lazio dichiara;

“Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto–dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria”. “Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie. Pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”. Applicando tali indicazioni ermeneutiche alla fattispecie in esame, si constata che la domanda del ricorrente deve essere accolta.

Infatti, in primo luogo, non risulta il ricorrente abbia deliberatamente o colpevolmente contribuito a determinare l’errore di liquidazione della pensione provvisoria che ha dato luogo all’indebito pagamento per cui è causa, né alcuna prospettazione in tal senso risulta dagli atti di causa. Deve inoltre ritenersi che il ricorrente abbia percepito l’indebito in buona fede, in quanto l’errore liquidativo di che trattasi, non era certamente riconoscibile sulla base della sola misura degli importi rateali mensilmente percepiti.

In definitiva, deve pertanto essere dichiarata, in applicazione dei principi enucleati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 2/QM del 2 luglio 2012, l’irripetibilità delle indebite somme pensionistiche poste a recupero dall’Amministrazione previdenziale nei confronti del ricorrente.

In sintesi, il tempo è funzione dell’affidamento, inteso quale situazione giuridica protetta dal protrarsi di esso oltre ogni ragionevole limite d’incertezza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1224/2002 e Adunanza Plenaria, dec. n.20 del 12/12/1992). Va altresì subordinatamente rilevato che è comunque manifestamente prescritto il diritto dell’Amministrazione di ripetere i ratei d’indebito erogati al ricorrente in data precedente i dieci anni a ritroso dalla comunicazione della nota/provvedimento di recupero dell’INPS del 2016, non risultando intervenuti atti interruttivi della prescrizione precedenti detto provvedimento (Corte conti Sez. III app. n.265/17).

La domanda del ricorrente va quindi accolta nei suddetti termini.

Per ricevere ulteriori informazioni sulla questione potranno inviare una mail  studiolegalesupus@libero.it

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