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Pensioni militari – indennità integrativa speciale

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Si rende noto a tutti i titolari di trattamento pensionistico, che sono state ravvisate numerose irregolarità ed incongruenze nella erogazione del suddetto: l’Inps, in buona sostanza, sovente non ha aggiornato gli importi dovuti e non ha corrisposto l’indennità integrativa speciale dovuta e la tredicesima mensilità.

Cos’è l’indennità integrativa speciale

L’indennità integrativa speciale (ad oggi circa 720,00 euro mensili) è un assegno accessorio che dovrebbe essere corrisposto in misura intera e separata su ogni trattamento pensionistico della Pubblica Amministrazione, civile e militare, diretto, indiretto e di reversibilità, ordinario e privilegiato, avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995.

L’indennità integrativa speciale spetta a tutti coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. Il/la dipendente della Pubblica Amministrazione e del Privato;
2. ll Pensionato/a che abbia prestato in passato la propria attività lavorativa nella Pubblica Amministrazione e nel Privato e, più semplicemente, chi si trova in una delle seguenti condizioni:
• Il/la titolare di una pensione diretta ed una di reversibilità;
• il/la titolare di uno stipendio e di una pensione propria (cioè chi lavora nella Pubblica Amministrazione, Ente pubblico o nel privato e percepisce un’altra pensione civile o militare Tabellare);
• Il/la titolare di due pensioni dirette (cioè chi ha maturato due pensioni INPS/INPDAP entrambe nella Pubblica Amministrazione oppure, una nella Pubblica Amministrazione ed altra di natura militare – Tabellare Militare);
• Il/la titolare di uno stipendio ed una pensione di reversibilità (cioè chi lavora nella Pubblica Amministrazione, Ente Pubblico o Privato e percepisce oltre al proprio stipendio anche la pensione di reversibilità della moglie o del marito).

Dal 1° gennaio 1995  l’indennità integrativa speciale entra a far parte della base pensionabile 

Dal 1° gennaio 1995 l’indennità integrativa speciale è entrata a far parte direttamente della base pensionabile dei trattamenti economici retributivi diretti e di reversibilità ed è pertanto conglobata nella pensione stessa. Fanno eccezione al conglobamento, le pensioni privilegiate tabellari dei militari di leva liquidate anche dopo il 1° gennaio 1995, perché risarcitorie e non retributive. Limitatamente ad esse, l’indennità integrativa speciale continua ad essere corrisposta con assegno separato dalla pensione e in misura intera, con i limiti della cumulabilità di cui sopra.

Per ulteriori informazioni  inviare una mail a: studiolegalesupus@libero.it

Gli interessati potranno contattare i Legali del SUPUS, ai recapiti riportati in seguito, al fine di richiedere alla sede Inps competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione percepita in costanza di attività lavorativa dipendente, nonchè la liquidazione degli importi non corrisposti a titolo di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità, oltre, interessi legali e/o rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, nei limiti della prescrizione quinquennale.

 

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