Procedure medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed altri istituti indennizzatori
COVID-19. PROCEDURE MEDICO-LEGALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO ED ALTRI ISTITUTI INDENIZZATORI” CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 17/04/2020.
IL Covid -19 (o anche Sars-CoV-2) è un nuovo virus appartenente alla famiglia dei “Coronavirus” che causa una malattia respiratoria altamente diffusiva, con quadri di gravità variabile, che possono andare dalla totale asintomaticità (contagio da parte del virus ma assenza di sintomi) a sindromi respiratorie gravi necessitanti di terapie mediche intensive.
Il personale di polizia di stato sono state interessate dalla malattia con incidenza diversa a seconda della sede di servizio e con possibili modalità di contagio correlate all’attività lavorativa svolta, peraltro di non sempre facile individuazione.
E’ indubbio come particolari circostanze (missioni in zone a più alta incidenza , contatto con soggetti positivi per motivi di servizio) possano assurgere sicuramente al ruolo di fattori causali in termini medico-legali.
In tal senso , è opportuno richiamare la procedura per il riconoscimento per causa di servizio, si intende la riconducibilità, qualificabile come di correlazione consequenziale (dipendenza) , di un fatto alterante l’equilibrio psico-fisico-sensoriale del lavoratore all’attività lavorativa ( allo svolgimento del rapporto di servizio).
Per la riconducibilità al servizio dell’infermità o lesione, debbono rivenirsi i fatti di servizio e il rapporto causale o concausale efficiente e determinante tra fatti e l’infermità o lesione disciplinata dal DPR 461/01 , che può essere iniziata per atto di parte (art. 2) o d’ufficio (art. 3) ed è finalizzata ad ottenere benefici economici e/o pensionistici.
Il riconoscimento può essere richiesto anche dagli eredi del dipendente, entro 6 mesi dal decesso.
Il procedimento è avviato d’ufficio dall’Amministrazione:
- Quando risulta che un proprio dipendente abbia portato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene, e che dette infermità siano tali da poter divenire causa di invalidità:
- Che in caso di morte del dipendente, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
Perché possa darsi luogo alla concessione dell’equo indenizzo, l’istanza deve essere presentata dal dipendente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il medesimo ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione.
In ambito medico-legale la configurazione dell’infortunio sul lavoro richiede che l’evento lesivo sia contratto in occasione di lavoro e in presenza di un rischio lavorativo specifico o, quantomeno generico aggravato.
Per quanto concerne gli aspetti procedurali, è necessario precisare che l’apertura del Modello ML/C, nella fattispecie in esame rimane limitata al caso in cui si sia reso necessario il ricovero iniziale in un ospedale militare o civile, anche qualora preceduto, senza soluzione di continuità , da un periodo trascorso in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva.
Il periodo minimo di incubazione di COVID-19, superiore a due giorni, non consente , infatti, di procedere all’apertura del MODELLO ML/C quando non si sia verificata la condizione del ricovero iniziale.
Tale impostazione, peraltro, si rileva di concreta utilità anzitutto per i casi di decesso di dipendenti a causa di COVID-19, in quanto consente di applicare la normativa vigente in materia di riconoscimento di “deceduto in servizio”, la quale prevede che il decesso sia avvenuto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del sevizio.
In favore del personale delle Forze di Polizia che sia deceduto o che abbia riportato menomazioni permanenti a seguito di COVID-19, potranno essere valutati anche i presupposti per l’eventuale riconoscimento di “Vittime del dovere” ai sensi della legge n. 266/2005.
Circolare Ministero dell’Interno del 17/04/2020 n. prot. 850/A