Gli avvocati del SUPU hanno risolto brillantemente al TAR il trasferimento un Maresciallo dei Carabinieri!

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N. 00288/2019 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.CAU.

N. 00288/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 288 del 2019, proposto da

Corradinio Goglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Passiatore,

Patrizia Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale Arma Carabinieri non costituito in giudizio;

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia);

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della determina di trasferimento n. 1015/12-1/2018/Imp. Di Prot. Dell’8.11.2018,

notificata in pari data, del Comando Legione Carabinieri “Lombardia”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 il dott. Ugo Di

Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto il provvedimento impugnato appare sproporzionato rispetto alle finalità perseguite essendo a tal fine sufficiente il trasferimento in un altro reparto in una sede prossima a quella di Salò;

Ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile anche tenuto conto che la distanza della sede in cui è stato trasferito non consentirebbe di seguire i figli

durante la loro crescita;

Ritenuto, pertanto, necessario che l’Amministrazione riesamini il disposto

trasferimento in applicazione dei criteri sopra indicati;

Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), Accoglie

l’istanza cautelare e, per l’effetto, dispone il riesame nei termini indicati in

motivazione disponendo, nelle more, la sospensione degli effetti del provvedimento

impugnato e fissa per la trattazione del merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2020.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della fase cautelare che si liquidano in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali ed oneri fiscali e

previdenziali.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Concetta Plantamura, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

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