Pensioni privilegiate ordinarie - Pensione privilegiata Tabellare e Ordinarie
Il presupposto del TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO” ordinario comune è la cessazione del rapporto di lavoro per inabilità permanente, o per inidoneità assoluta a qualsiasi impiego o mansione, che consegua ad invalidità dovuta in modo diretto ed esclusivo a MENOMAZIONE dell’integrità personale scaturita da infermità o lesione insorte per causa di servizio. Implica l’esistenza di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio dalle quali sia derivata una menomazione dell’integrità alla persona tale da comportare inabilità al servizio; dalla menomazione, conseguentemente all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, causa unica della “risoluzione del rapporto di lavoro”.
Nei confronti di tutto il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria e militare (Guardia di Finanza), al comparto vigili del furo e soccorso pubblico, nei loro confronti -sia per le forze ad ordinamento militare che civile restano fermi due tipi di pensionamenti privilegiati come disciplina l’art. 67 e ss del Dpr 1092/1973 quello tabellare quello ordinario.
Il procedimento di concessione del trattamento pensionistico privilegiato presuppone il procedimento ed il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione dalle quali sono scaturite la menomazione, l’invalidità e l’inabilità alla prosecuzione del servizio o per il servizio militare e assimilato.
- Pensione privilegiata è d’ufficio
Quando la cessazione del servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio
- Pensione privilegiata a domanda
Nel caso in cui l’inidoneità assoluta e permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio
In questa ipotesi l’interessato, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento (termine elevato a dieci anni in caso di Parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica). A seguito delle sentenze Corte Costituzionale n. 323 del 30 luglio 1° agosto 2008 e n. 43 del 19/03/2015, nei casi in cui la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, l’istanza di trattamento pensionistico di privilegio è AMESSA QUALORA NON SIANO DECORSI CINQUE ANNI DALLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA STESSA.