RICORSO VINTO -CONCORSO PUBBLICO ESCLUSIONE – NEGATA CARRIERA NELL’ESERCITO E RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel 1990 uno studente universitario di Roma aveva un sogno: fare carriera nell’Esercito. All’epoca aveva 20 anni, nell’ambito del servizio militare obbligatorio, era stato ammesso al corso allievi ufficiali a Roma. Era stato però escluso dopo pochi mesi per fatti di rilevanza penale tali da impedire la prosecuzione del corso, una rissa aggravata nella quale era stato coinvolto ma da cui era stato già scagionato. Per questo aveva presentato ricorso al Tar i giudici avevano imposto al ministero della Difesa di riammettere quello studente al corso per ufficiali. Nel frattempo, si è laureato in Giurisprudenza e, di certo, con tale titolo di studio avrebbe potuto aspirare a diventare almeno sottotenente.

La riammissione non è arrivata, così l’ormai ex corsista nel frattempo trasferito come soldato semplice ha fatto di nuovo ricorso ha vinto ancora. Dal ministero, tuttavia, nessun reintegro. Oggi cinquantenne, con l’Esercito ha dovuto chiudere ogni rapporto ma a vent’anni dall’ultima sentenza, in questi giorni la giustizia è tornata a dargli ragione, condannando il ministero della Difesa a risarcirlo.

Secondo la valutazione dell’organo giudicante l’esistenza di un procedimento in corso per un reato di non particolare gravità non era valida ragione di esclusione, e ancora, la mancata riammissione al corso per allievi ufficiali, gli ha precluso la possibilità di fare carriera nell’ambito dell’esercito con una retribuzione mensile, per tutti questi motivi il Tar ha riconosciuto un risarcimento.

Conclusioni; Quanto alla natura dei danni, si riporta l’ineccepibile dettato della sentenza: Non v’è, peraltro, motivo di dubitare del patema d’animo e della sofferenza psichica che tali circostanze hanno cagionato al ricorrente, nonché dei riflessi esistenziali negativi dalle stesse prodotti, atteso che per fatti ascrivibili all’Amministrazione è stato escluso  ancora in giovane età  e ingiustamente ostacolato il libero esercizio dell’attività lavorativa stessa da parte del medesimo, con tutto ciò che ne deriva anche ai fini dello sviluppo della sua persona.

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