La guida completa su come fare per riscattare il periodo di servizio comunque prestato per Forze armate e Carabinieri.
La circolare Inps del 18 dicembre 2018, n. 119 fornisce le modalità applicative dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e le istruzioni riportare nel documento riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare.
Questo discorso non vale per gli ex militari passati all’impiego civile che non possono avvalersi del riscatto. Il superstite che ha diritto a pensione può presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del militare.
La circolare illustra anche cosa si intende per “periodi di servizio comunque prestato” e fornisce chiarimenti sulla modalità di presentazione della domanda di riscatto, del calcolo e del pagamento dell’onere.
Dei vantaggi e della deducibilità del riscatto dei cinque anni figurativi avevamo parlato qui; ora analizziamo gli aspetti sopra elencati alla luce di quanto scritto nella circolare dell’Istituto della previdenza.
Riscatto cinque anni figurativi: chi riguarda
Il riscatto dei periodi di servizio comunque prestato riguarda il personale in servizio attivo nel ruolo militare. La misura è preclusa agli ex militari passati all’impiego civile che non possono avvalersi del riscatto in parola, dal momento che godono di uno status diverso.
Cosa si intende per “periodi di servizio comunque prestato”
Il comma 3 dell’art. 5 del D.lgs. n. 165/1997 prevede la possibilità di riconoscimento di aumenti (riscatto), sempre nel rispetto del limite quinquennale delle maggiorazioni, del periodo di servizio comunque prestato a prescindere dal fatto che il personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.
Per servizio comunque prestato si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso.
La formula di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio, nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE).
Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997.
Come presentare la domanda di riscatto
La domanda di riscatto deve essere presentata per via telematica, tramite uno dei seguenti canali:
- Servizio Contact Center, chiamando il numero 803 164 da rete fissa, oppure lo 06 164164 da cellulare;
- Tramite i servizi offerti dai patronati e da tutti gli enti intermediari dell’Istituto, anche se non in possesso di PIN.
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo presente in procedura, inserendo nella sezione “Tipologia” la dicitura “Altro” e nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 165/1997”.
Per quanto concerne il personale dell’Arma dei Carabinieri, le domande di riscatto presentate a partire dal 1° ottobre 2017 sono di competenza del “Polo Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali” della Direzione provinciale di Chieti.
Istruzioni operative
Alla data di presentazione della domanda di riscatto, il militare non deve aver maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle medesime maggiorazioni.
La circolare riporta, a titolo esemplificativo, i casi riferiti a una domanda di riscatto ai fini pensionistici presentata il 15 marzo 2017 con cui si richiede il riscatto della maggiorazione di un quinto per un periodo di 5 anni, al fine di conseguire una maggiorazione pari a un anno:
- Alla data della domanda il richiedente ha già maturato 5 o più anni di maggiorazioni e, pertanto, l’istanza di riscatto dovrà essere respinta;
- Alla data della domanda il richiedente ha già maturato 3 anni di maggiorazione e, pertanto, l’istanza di riscatto potrà essere accolta nella misura richiesta;
- Alla data della domanda il richiedente ha già maturato quattro anni e sei mesi di maggiorazioni e, pertanto, il riscatto potrà essere riconosciuto nel limite di sei mesi.
Come si calcola l’onere di riscatto
L’onere di riscatto è determinato sulla base delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Una volta determinato il contributo di riscatto in base al sistema retributivo e contributivo, dove vengono applicate, rispettivamente, i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (c.d. criterio della riserva matematica) e le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda; si procede con l’onere al carico del richiedente che è pari al 27%.
La percentuale del 27% deriva dal rapporto tra il contributo previdenziale dovuto dal lavoratore e quello complessivamente dovuto.
A tal proposito, si precisa quanto segue:
- Fino al 31 dicembre 2006, l’aliquota contributiva totale è pari al 32,95% e l’aliquota a carico del dipendente è pari all’8,75%; pertanto il rapporto tra l’8,75% e il 32,95% è pari al 26,55%, arrotondato al 27%;
- Dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva totale è pari al 33% e l’aliquota a carico del dipendente è pari all’8,80%; pertanto il rapporto tra l’8,80% e il 33% è pari al 26,66%, arrotondato al 27%.
Modalità di pagamento
L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ed questa modalità è deducibile con il 730, e in forma rateale, per un numero di rate non superiore a quello dei mesi riscattati, senza alcuna maggiorazione di interessi.
A cura di:
Forze italiane