Indebito pensionistico: sentenza favorevole Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.
Indebito pensionistico: sentenza favorevole Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio: Irripetibili somme erroneamente liquidate dall’INPS, decorso del tempo e secondo l’ordinaria diligenza
Magistrati ordinari, militari dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria e militare, Guardia di Finanza
Nei confronti di tutto il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria e militare (Guardia di Finanza), al comparto vigili del furo e soccorso pubblico, nei loro confronti, sia per le forze ad ordinamento militare che civile, che siano rimasti permanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività ha nel tempo indotto il legislatore a individuare la categoria delle Vittime del Dovere e a riconoscere una serie di vantaggi economici aggiuntivi rispetto alla generica causa di servizio…equo indennizzo, pensione privilegiata, assegni accessori .
Indennità integrativa speciale – sentenza favorevole Corte dei Conti sezione giurisdizionale Lazio
Si rende noto a tutti i titolari di trattamento pensionistico, che sono state ravvisate numerose irregolarità ed incongruenze nella erogazione del suddetto: l’Inps, in buona sostanza, sovente non ha aggiornato gli importi dovuti e non ha corrisposto l’indennità integrativa speciale dovuta e la tredicesima mensilità.
Polizia penitenziaria, importante sentenza 2024, favorevole art.54 DPR n.1092/73 , dichiara il diritto all’applicazione del 44%
L’ex assistente capo della polizia penitenziaria difeso e rappresentato dall’Avv. Patrizia Pino , in congedo dal 2014, titolare del trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema misto a decorrere dal Febbraio 2014, avendo maturato al 31 Dicembre 1995 un’anzianità di servizio inferiore ad anni 18, lamenta, con riferimento alla parte retributiva del trattamento ( quota A+B), l’erronea applicazione, ad opera dell’Ente previdenziale, dell’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 d.p.r. n. 1092/73 in luogo della più favorevole aliquota del 44% riconosciuta dall’art. 54.