Importante vittoria dello studio legale Pino nella tutela dei diritti dei militari: il Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso e impone il riesame della sede di destinazione.La decisione stabilisce che l’incompatibilità ambientale non può giustificare trasferimenti eccessivamente gravosi quando la criticità è limitata al territorio della stazione di appartenenza.
Ebbene il Consiglio di Stato riafferma il principio di proporzionalità nei trasferimenti d’autorità dei militari.
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha delineato importanti principi in materia di trasferimenti d’autorità per incompatibilità ambientale nell’ambito militare, riaffermando la necessità di un rigoroso bilanciamento tra le esigenze dell’amministrazione e la tutela del personale. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri avverso un provvedimento di trasferimento d’autorità che lo aveva destinato ad una sede distante circa 80 chilometri da quella di provenienza, con conseguente perdita del comando precedentemente ricoperto. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare da parte del TAR , il militare ha proposto appello al Consiglio di Stato. Il Collegio, pur confermando il consolidato orientamento secondo cui l’amministrazione militare goda di un’ampia discrezionalità nella valutazione delle ragioni che giustificano i trasferimenti per incompatibilità ambientale, come evidenziato dalla sentenza n. 3651/2024, ha tuttavia rilevato alcune criticità nel provvedimento impugnato.
In particolare, i giudici hanno evidenziato come, nel caso specifico, la lesione all’autorevolezza del sottufficiale e all’immagine dell’Arma fosse circoscritta al territorio di competenza della stazione di appartenenza, non giustificando quindi un trasferimento a così notevole distanza. Il principio di proporzionalità, cardine dell’azione amministrativa, impone infatti che l’obiettivo di sterilizzare il fattore di incompatibilità ambientale venga perseguito attraverso il minor sacrificio possibile per il dipendente.
Come sottolineato dalla sentenza del TAR Lombardia n. 1320/2024, il trasferimento deve essere disposto contemperando le legittime esigenze organizzative dell’amministrazione con la situazione personale e familiare del militare. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’amministrazione non avesse adeguatamente motivato la scelta della nuova sede di servizio, ordinando una riconsiderazione del provvedimento alla luce delle documentate criticità familiari del ricorrente.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che, pur riconoscendo la peculiarità dell’ordinamento militare, richiede che i provvedimenti organizzativi siano sempre ispirati a criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Come evidenziato dalla sentenza del TAR Lombardia n. 291/2024, il trasferimento per incompatibilità ambientale, non avendo natura disciplinare, deve essere finalizzato esclusivamente a ripristinare il corretto funzionamento dell’ufficio, senza assumere connotazioni punitive.
L’accoglimento parziale dell’appello, testimonia l’equilibrato approccio del Consiglio di Stato che, pur confermando la legittimità del trasferimento nella sua disposizione principale, ne ha censurato le modalità attuative, richiedendo una nuova valutazione maggiormente rispettosa delle esigenze del militare.
La pronuncia rappresenta quindi un importante precedente che, nel ribadire i principi di proporzionalità e ragionevolezza nell’esercizio del potere amministrativo, fornisce utili coordinate per la corretta gestione dei trasferimenti d’autorità in ambito militare, bilanciando le imprescindibili esigenze di servizio con la tutela dei diritti del personale.