Gli operatori di Polizia e i Militari debbono conoscere le sotto notate leggi e decreti, al fine di evitare di violare l’art. 28 della Costituzione che sancisce: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
1. DALLA GAZZETTA UFFICIALE LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152, ART. 5:
“E’ vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”.
2. DECRETO LEGGE 155 DEL 2005 CHE PROIBISCE DI CIRCOLARE IN LUOGHI PUBBLICI CON IL VISO COPERTO:
Le misure antiterrorismo del citato decreto legge 155 del 2005 rendono più severa la legge n. 152 del 1975, che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto: la pena passa da 6 mesi o un anno di reclusione a 2 anni di reclusione e l’ammenda da 1000 a 2000 euro.
3. ART. 16 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Ogni cittadino può circolare o soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica o di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
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SI FA PRESENTE CHE I DPCM EMANATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI sono atti amministrativi provvisori che non hanno forza di legge e devono essere convertiti in legge entro 60 giorni e che tuttavia non possono annullare o sostituire le leggi in vigore o porsi contro la costituzione della repubblica italiana o contro i trattati internazionali.
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Difatti il DPCM si pone in una posizione gerarchica di livello inferiore rispetto alla Costituzione ed alle Leggi, come previsto dalla gerarchia delle Fonti del Diritto.
- La gerarchia delle fonti, nel diritto, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.
SI FA NOTARE INOLTRE CHE I DPCM IN MATERIA DI SANITA’ POSSONO ESSERE APPLICATI SOLO IN CASO DI PANDEMIA, evento che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ancora non ha dichiarato con atto ufficiale.
SECONDO LE CITATE LEGGI, GLI UFFICIALI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, NELL’ATTO DI EMETTERE UN VERBALE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI SPROVVISTI DI MASCHERINA, COMMETTONO I SEGUENTI REATI:
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istigazione a commettere delitti, art. 414 del cpp: ”chiunque pubblicamente istiga a commetere uno o piu’ reati e’ punito, per il solo fatto dell’istigazione, fino a un anno di carcere oppure con la multa di 206,00 euro se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni”;
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violenza privata art. 610 cpp: “chiunque con violenza o minaccia constringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a 4 anni.
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procurato allarme art. 658;
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abuso di autorita’ art. 608 cpp;
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attentato ai diritti politici del cittadino art. 294 cpp.
CARI OPERATORI Di POLIZIA
Considerato quanto detto sopra, visto l’ art. 28 della costituzione della repubblica italiana, con la vostra azione di verbalizzare e contestare il mancato uso della mascherina, voi potreste essere perseguiti individualmente sia penalmente e civilmente e condannati a risarcimento dei danni fino a 15.000 euro piu’ spese legali per il processo.
a conferma di quanto detto esistono gia’ sentenze di giudici di pace che hanno annnullato i vostri verbali (sentenza del 29.07.2020 del giudice di pace di Frosinone)